I lavori in quota
L’art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce il lavoro in quota come le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.
Sono comprese anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a 2 metri. La definizione di lavoro in quota, quindi, non rappresenta necessariamente un’attività svolta in alto, ma qualunque lavoro che prevede la possibilità di caduta da oltre 2 metri è definito come tale.
L’art. 105 del D.Lgs. 81/08 elenca tutte le attività che rientrano nei lavori in quota, ossia:
- lavori di scavo;
- lavori di montaggio e/o smontaggio di elementi prefabbricati;
- lavori di demolizione;
- lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose;
- attività di deramificazione (potatura);
- attività svolte su coperture, su scale a pioli portatili e su ponteggi;
- lavori di installazione di impianti e linee elettriche;
- lavori di trasformazione o rinnovamento.
L’art. 106 del D.Lgs. 81/08 specifica, invece, le attività escluse dalla definizione di lavori in quota:
- i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine, comunque, soggette ai poteri dello Stato;
- i lavori svolti in mare.
I lavori in quota possono venire svolti attraverso l’impiego di opere provvisionali come anche i ponteggi, i trabattelli e le piattaforme aeree.
È fondamentale, quindi, che il datore di lavoro svolga un’attenta analisi dei rischi i cui risultati devono essere specificati all’interno del documento di valutazione dei rischi (DVR) e che individui le misure di prevenzione e protezione da attuare per contenere il rischio, dando priorità alle misure collettive rispetto a quelle individuali.
Il datore di lavoro dovrà prendersi cura della salute e sicurezza dei propri lavoratori anche nel caso in cui essi compiano attività lavorative al di sotto dei 2 metri, per cui dovrà prescrivere le dovute misure di prevenzione e protezione dal rischio di una eventuale caduta.
DPI per lavori in quota
I dispositivi di protezione collettiva si dividono in:
- parapetti, che impediscono la caduta dall’alto del lavoratore dalle superfici di lavoro piane ed inclinate;
- reti di sicurezza, che impediscono e/o riducono gli effetti della caduta dall’alto del lavoratore;
- sistemi combinati, cioè parapetti e reti di sicurezza integrati fra loro. Devono essere utilizzati se le singole protezioni non eliminano o riducono il rischio ad un livello accettabile.
L’art. 115 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che, qualora non sia stato possibile eliminare tutti i rischi attraverso l’applicazione dei sistemi di protezione collettiva, occorre che i lavoratori utilizzino in aggiunta anche i sistemi di protezione individuali, quali
- imbracature;
- cordini;
- connettori;
- assorbitori di energia;
- dispositivi retrattili;
- dispositivi di ancoraggio;
- guide o linee vita flessibili;
- guide o linee vita rigide.
Questi DPI anticaduta rientrano nella III categoria e proteggono il lavoratore da conseguenze molto gravi quali MORTE o danni alla salute irreversibili e devono rispondere a requisiti ben precisi definiti dalla normativa tecnica e dalla legislazione vigente.
Il D.Lgs. 81/08, articolo 77, comma 4 lettera a) stabilisce che “Il datore di lavoro debba mantenere in efficienza i DPI e ne assicuri le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante".
La direttiva europea 89/686/EEC prescrive che ogni dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto sia sottoposto ad un controllo annuale da parte di persona competente, in modo da verificarne la funzionalità e sicurezza e registrarne i dati essenziali per la sua gestione, quali identificazione, messa in servizio, controlli periodici, messa fuori uso mediante redazione e aggiornamento della scheda di vita.
Alla luce di quanto sopra, la GIANFRANCO SAVANI SRL è a disposizione per


