I lavori in quota


L’art. 107 del D.Lgs. 81/08 definisce il lavoro in quota come le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.
Sono comprese anche le attività di scavo che prevedono profondità superiori a 2 metri. La definizione di lavoro in quota, quindi, non rappresenta necessariamente un’attività svolta in alto, ma qualunque lavoro che prevede la possibilità di caduta da oltre 2 metri è definito come tale.
L’art. 105 del D.Lgs. 81/08 elenca tutte le attività che rientrano nei lavori in quota, ossia:

  • lavori di scavo;
  • lavori di montaggio e/o smontaggio di elementi prefabbricati;
  • lavori di demolizione;
  • lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose;
  • attività di deramificazione (potatura);
  • attività svolte su coperture, su scale a pioli portatili e su ponteggi;
  • lavori di installazione di impianti e linee elettriche;
  • lavori di trasformazione o rinnovamento.

L’art. 106 del D.Lgs. 81/08 specifica, invece, le attività escluse dalla definizione di lavori in quota:

  • i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
  • le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine, comunque, soggette ai poteri dello Stato;
  • i lavori svolti in mare.

I lavori in quota possono venire svolti attraverso l’impiego di opere provvisionali come anche i ponteggi, i trabattelli e le piattaforme aeree.

È fondamentale, quindi, che il datore di lavoro svolga un’attenta analisi dei rischi i cui risultati devono essere specificati all’interno del documento di valutazione dei rischi (DVR) e che individui le misure di prevenzione e protezione da attuare per contenere il rischio, dando priorità alle misure collettive rispetto a quelle individuali.
Il datore di lavoro dovrà prendersi cura della salute e sicurezza dei propri lavoratori anche nel caso in cui essi compiano attività lavorative al di sotto dei 2 metri, per cui dovrà prescrivere le dovute misure di prevenzione e protezione dal rischio di una eventuale caduta.

DPI per lavori in quota
I dispositivi di protezione collettiva si dividono in:

  • parapetti, che impediscono la caduta dall’alto del lavoratore dalle superfici di lavoro piane ed inclinate;
  • reti di sicurezza, che impediscono e/o riducono gli effetti della caduta dall’alto del lavoratore;
  • sistemi combinati, cioè parapetti e reti di sicurezza integrati fra loro. Devono essere utilizzati se le singole protezioni non eliminano o riducono il rischio ad un livello accettabile.

L’art. 115 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che, qualora non sia stato possibile eliminare tutti i rischi attraverso l’applicazione dei sistemi di protezione collettiva, occorre che i lavoratori utilizzino in aggiunta anche i sistemi di protezione individuali, quali

  • imbracature;
  • cordini;
  • connettori;
  • assorbitori di energia;
  • dispositivi retrattili;
  • dispositivi di ancoraggio;
  • guide o linee vita flessibili;
  • guide o linee vita rigide.

Questi DPI anticaduta rientrano nella III categoria e proteggono il lavoratore da conseguenze molto gravi quali MORTE o danni alla salute irreversibili e devono rispondere a requisiti ben precisi definiti dalla normativa tecnica e dalla legislazione vigente.

Il D.Lgs. 81/08, articolo 77, comma 4 lettera a) stabilisce che “Il datore di lavoro debba mantenere in efficienza i DPI e ne assicuri le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante".

La direttiva europea 89/686/EEC prescrive che ogni dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto sia sottoposto ad un controllo annuale da parte di persona competente, in modo da verificarne la funzionalità e sicurezza e registrarne i dati essenziali per la sua gestione, quali identificazione, messa in servizio, controlli periodici, messa fuori uso mediante redazione e aggiornamento della scheda di vita.
Alla luce di quanto sopra, la GIANFRANCO SAVANI SRL è a disposizione per

Le FAQ

1Che cos'è un D.P.I.?
Secondo l'articolo 74 del D.Lgs. 81/08, un Dispositivo di Protezione Individuale è qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che ne minacciano la sicurezza o la salute durante il lavoro ...". Con il termine individuale si intende che il dispositivo al momento dell'uso protegge il singolo individuo e non più persone.
2Quali sono i D.P.I. di III categoria?
I D.P.I. sono suddivisi in prima, seconda e terza categoria a seconda che il rischio dal quale proteggono sia rispettivamente lieve, medio o elevato. La terza categoria identifica quindi i dispositivi atti a proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte, come per esempio la caduta dall'alto.
3I D.P.I. di III categoria sono soggetti ad ispezione periodica annuale obbligatoria?
L'ispezione periodica dei D.P.I. di III categoria è obbligatoria ed ha cadenza annuale, ossia ogni 12 mesi (salvo diverse indicazioni del Costruttore) come previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/08, nuovo Regolamento (UE) 2016/425 e norma UNI EN 365:2005)rispettivamente lieve, medio o elevato. La terza categoria identifica quindi i dispositivi atti a proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte, come per esempio la caduta dall'alto.
4Quanto è la durata di vita di un D.P.I.?
Ogni Costruttore dà indicazioni sulla durata di vita dei propri prodotti tessili e metallici a patto che siano ispezionati con esito positivo con frequenza annuale. Per la maggior parte dei Costruttori, i prodotti tessili hanno una durata di 10 anni mentre per i metallici la durata va generalmente dai 30 anni fino ad essere illimitata. Anche in questo caso, per avere certezza sulla durata di vita di un D.P.I., è necessario leggere quanto riportato nel relativo libretto d'uso e manutenzione redatto dal Costruttore.(salvo diverse indicazioni del Costruttore) come previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/08, nuovo Regolamento (UE) 2016/425 e norma UNI EN 365:2005)rispettivamente lieve, medio o elevato. La terza categoria identifica quindi i dispositivi atti a proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte, come per esempio la caduta dall'alto.
5Quali documenti sono necessari per l'ispezione annuale?
Ad ogni ispezione è necessario mettere a disposizione del tecnico verificatore il libretto d'uso e manutenzione originale di ogni dispositivo, dove vi è un'apposita scheda ispettiva che dovrà essere compilata ad ogni controllo. Il libretto inoltre deve essere obbligatoriamente pre-compilato negli appositi campi recanti i dati del dispositivo stesso (marca, articolo, norma di riferimento, numero di serie, data di fabbricazione, ecc...).
6Chi è autorizzato ad effettuare le ispezioni periodiche annuali dei D.P.I. di III categoria anticaduta?
Per la maggior parte dei D.P.I. cosiddetti "semplici", la verifica periodica deve essere effettuata solamente da "persona competente" come previsto dalla UNI EN 365, quindi da personale esperto che abbia una profonda conoscenza, esperienza e preparazione sulle attrezzature specifiche utilizzate. Alcuni Costruttori richiedono un addestramento particolare rivolto alla persona competente su D.P.I. specifici (o altro equipaggiamento); pertanto, per avere certezza su chi effettivamente risulta essere abilitato all'ispezione annuale di un D.P.I., è necessario leggere quanto riportato nel relativo libretto d'uso e manutenzione redatto dal Costruttore.
7Sono obbligatori la formazione, l'informazione e l'addestramento all'utilizzo dei D.P.I.?
Secondo quanto indicato nel D.Lgs. 81/08 artt. 36, 37, 73 e 77, l'Informazione e la Formazione sono obbligatori per tutti i D.P.I... L'obbligo di Addestramento specifico è riferito ai D.P.I. di III categoria data la loro natura (tutela da rischi gravi o permanenti) e complessità nell'utilizzo corretto come indicato nell'art.77 c.5 lettera a), ovvero: "In ogni caso l'addestramento è indispensabile per ogni D.P.I. che (...omissis...) appartenga alla terza categoria"
8È obbligatorio avere un piano di evacuazione nei lavori in quota?
Secondo l'art. 18 c.1 lettera t), tra gli obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente, c'è quello di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Pertanto, è obbligatoria la stesura di un piano di evacuazione in quanto, durante le lavorazioni in quota, gli addetti si trovano in un luogo di lavoro particolare dal quale risulta necessaria un'eventuale evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.
9L'evacuatore/recuperatore è un D.P.I.?
Gli evacuatori/recuperatori sono dispositivi complessi necessari al recupero/salvataggio ed evacuazione degli addetti che si trovano ad operare in quota; per tale motivo non rientrano tra i D.P.I. in quanto non sono dispositivi di protezione necessari a proteggere i lavoratori dai rischi specifici lavorativi.
10Gli evacuatori/recuperatori sono soggetti ad ispezione periodica obbligatoria?
L'ispezione periodica di questi dispositivi è obbligatoria ed ha cadenza annuale, ossia ogni 12 mesi (salvo diverse indicazioni del Costruttore).
11Chi è autorizzato ad effettuare le ispezioni sugli evacuatori/recuperatori?
Essendo questi dispositivi particolari e complessi, la maggior parte dei Costruttori indica che l'ispezione deve essere effettuata necessariamente da persone esperte debitamente formate ed addestrate dal Costruttore stesso. Alcuni invece demandano tale attività alla "persona competente". Per avere certezza su chi effettivamente risulta essere abilitato all'ispezione annuale di un D.P.I., è necessario leggere quanto riportato nel relativo libretto d'uso e manutenzione redatto dal Costruttore.
12Sono obbligatori la formazione, l'informazione e l'addestramento all'utilizzo di evacuatori/ recuperatori?
Gli evacuatori/recuperatori solitamente necessitano di addestramento specifico volto alla conoscenza del dispositivo stesso contestualizzato alle attività lavorative specifiche. Anche in questo caso, l'obbligatorietà o meno di addestramento all'utilizzo è indicata sul libretto d'uso e manutenzione redatto dal Costruttore.